Novità del DM 19/03/2015
Di seguito, 3 tabelle che riassumono il punti che il decreto del 19 marzo 2015 ha espletato in materia di adeguamento per la sicurezza antincendio delle strutture sanitarie.
![Adeguamento sicurezza e servizi antincendio ospedali e strutture sanitarie 1 Le strutture sanitarie e gli ospedali che offrono più di 25 posti letto hanno l'obbligo di procedere all'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio così previsti dal DM del 19 marzo 2015](https://www.servizi-antincendio-ospedali.it/wp-content/uploads/2017/03/1-1024x578.png)
Adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio di ospedali e strutture sanitarie secondo il DM del 19 marzo 2015.
![Adeguamento sicurezza e servizi antincendio ospedali e strutture sanitarie 2 Le strutture sanitarie e gli ospedali devono procedere all'adeguamento per la sicurezza antincendio secondo il DM del 19 marzo 2015.](https://www.servizi-antincendio-ospedali.it/wp-content/uploads/2017/03/2-1024x600.png)
Adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio di ospedali e strutture sanitarie secondo il DM del 19 marzo 2015, in considerazione della superficie.
![Adeguamento per la sicurezza e servizi antincendio ospedali e strutture sanitarie 2 Gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie devono adeguarsi secondo quanto stabilito dal dm 19/03/2015, considerando le scadenze riferite al mese di aprile degli anni 2016, 2019, 2022 e 2025](https://www.servizi-antincendio-ospedali.it/wp-content/uploads/2017/03/3-1024x576.png)
Adeguamento per la sicurezza e i servizi antincendio di ospedali e strutture sanitarie secondo il DM del 19 marzo 2015.
In materia di sicurezza antincendio, il DM del 19 marzo 2015 ha fissato le regole per l’adeguamento degli ospedali e delle strutture sanitarie.
Il DM ha preso in esame le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime, come quelle riguardanti il ricovero ospedaliero con oltre 25 posti letto o il regime residenziale a ciclo continuo, e quindi diurno con oltre 25 posti letto.
Sia quelle esistenti dal 26/12/2002, sia quelle che non hanno completato l’adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del DM 18/09/2002 entro il 26/12/2007, hanno l’obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del DM 18/09/2002, così come modificato dall’allegato I del DM 19/03/2015.
Le strutture sanitarie esistenti, che alla data 26/12/2002 erogano prestazioni in regime di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, vengono considerate secondo i propri metraggi.
Adeguamento per superficie
Superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m²: Obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, capo II del DM 18/09/2002, così come modificato dall’allegato II del DM 15/03/2015.
Fanno eccezione le strutture per le quali entro il 24/04/2015 non sia stata presentata la SCIA.
Superficie maggiore di 1.000 m²: Obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, capo III del DM 18/09/2002, così come modificato dall’allegato II del DM 15/03/2015.
Fanno eccezione le strutture per le quali, entro il 24/09/2002, sia stata presentata la SCIA, o siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento , ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Adeguamento per presentazione SCIA
Il DM ha previsto per gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie, che hanno richiesto al comando dei VV.F. la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell’attività (solo per cat. B e C) entro il 24 aprile 2016, due soluzioni:
- In un’unica soluzione;
- Per singoli lotti indipendenti ed autonomi dal punto di vista dell’efficacia delle misure antincendio.
Per gli enti e i privati che presentano al Comando VV.F. le SCIA attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio, il DM ha previsto quattro fasi:
- FASE 1: entro il 24 aprile 2016
- FASE 2: entro il 24 aprile 2019
- FASE 3: entro il 24 aprile 2022
- FASE 4: entro il 24 aprile 2025