Strutture sanitarie e prevenzione incendi: la circolare del 28/10/2015

 In antincendio ospedali, sicurezza

La circolare del 28/10/2015 del dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, aggiorna la regola tecnica (DM 19/03/2015) riguardante la prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie pubbliche e private (DM 18/09/2002).

Nella prevenzione degli incendi delle strutture sanitarie gioca un ruolo fondamentale l’estensione della struttura, nonché il numero dei posti letto adibiti al ricovero di quest’ultima. Le strutture che non raggiungono i 25 posti letto e che non superano un’estensione pari a 500 metri quadrati – e che offrono assistenza specialistica di stampo ambulatoriale o di diagnostica strumentale – non sono assoggettabili ai controlli dei Vigili del Fuoco.

La circolare, prendendo sotto esame il DM 19/03/2015, ha aggiunto alla norma del 2002 il Titolo V, dedicato alla gestione e all’adeguamento delle strutture ospedaliere esistenti che non hanno provveduto all’adeguamento previsto entro il 28 dicembre 2007. A tal fine, è stato individuato un percorso caratterizzato da scadenze prefissate.

Gli ambulatori con superficie compresa fra i 500 e i 1000 metri quadrati dovranno rispettare le scadenze riferite al 24 ottobre del 2015, 2018 e 2021.
Per gli ambulatori con una superficie maggiore ai 1000 metri quadri, le scadenze riguardano il 24 aprile riferito agli anni 2016, 2019 e 2022.

Gli ospedali con più di 25 posti letto si rifaranno alle scadenze riferite al 24 aprile 2016, 2019, 2022 e 2025, strutture che potranno procedere ad una pianificazione riguardante i singoli lotti per meglio impiegare le risorse.

Ai fini della sicurezza antincendio delle strutture ospedaliere, dovranno essere altresì individuati un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, gli addetti di compartimento e la squadra antincendio.

Sarà il titolare della struttura ad individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, una figura tecnica in possesso di un attestato di partecipazione a corsi specifici di preparazione e che, secondo il decreto del Ministro dell’Interno del 05/08/2011, dovrà occuparsi della gestione della sicurezza.

Gli addetti alla prevenzione antincendio dovranno inoltre assicurare la sicurezza attraverso una preparazione riguardante il primo soccorso, mentre la squadra antincendio dovrà svolgere attività di controllo preventivo e di intervento in caso di incendio.

Il numero degli addetti di compartimento alla prevenzione degli incendi delle strutture ospedaliere, utili ad un efficiente servizio dell’area sanitaria, è indicato nella circolare attraverso degli esempi di calcolo che prendono in considerazione le caratteristiche e la dimensione della struttura presa in esame.

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